Bonus fiscali
24/01/2022
Visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese per tutti i bonus fiscali all’edilizia diversi dal Superbonus in caso di esercizio dell’opzione: gli obbligati e gli esentati

Come noto, con il Decreto Controlli (D.L 11 novembre 2021, n. 157) l’obbligo di conseguire il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese è stato esteso a tutti i contribuenti che intendano fruire delle agevolazioni fiscali all’edilizia “minori” mediante la cessione del credito o l’applicazione di uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L’obbligo previsto dal comma 1-ter dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 si applica alle comunicazioni dell’opzione all’Agenzia delle Entrate successive alla data della sua entrata in vigore, risalente al 12 novembre 2021.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fatta eccezione per il Superbonus, sono esentati dall’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione i contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021 (i.e. 12 novembre 2021), anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

In sostanza, i due documenti non sono necessari se prima del 12 novembre 2021

  • il committente dei lavori (beneficiario) ha già trasmesso la comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate; oppure
  • il committente dei lavori (beneficiario) ha già ricevuto le fatture dai fornitori di beni e servizi e provveduto al pagamento delle spese per gli interventi agevolati e già espresso la volontà di esercitare l’opzione mediante stipula di apposito contratto con un terzo oppure annotazione in fattura dell’applicazione dello sconto.

Con l’art. 1 co. 29 della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) il legislatore ha aggiunto che per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 (di recupero del patrimonio edilizio di cui  all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), e d) del D.P.R. n. 917/1986, di efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119, di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, co. da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art. 119, di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, co. 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 11), gli obblighi previsti al comma 1-ter non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificioFanno eccezione gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali dunque permane l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle FAQ aggiornate dell’Agenzia delle Entrate il 22.11.2021 e al comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 22.11.2021