Il 27 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni ter (D.l. n. 4 del 27.01.2022), il quale all’art. 28 introduce un’importante novità con riferimento alla cessione dei crediti d’imposta prevista per i bonus edilizi, la quale d’ora in poi potrà essere effettuata solo una volta.
Nel decreto-legge Sostegni ter, entrato in Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2022, è stata dunque inserita quest’ulteriore nuova misura per contrastare lefrodi che va ad aggiungersi a quelle già adottate con il D.l. 157/2021 (noto come decreto Anti-frode) e dalla Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E dell'Agenzia delle entrate.
In particolare, il decreto prevede la modifica degli articoli 121 e 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto Rilancio, i quali stabiliscono la possibilità per i soggetti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, strutturali e antisismici, di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di eliminazione delle barriere architettoniche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, la possibilità di avvalersi delle opzioni di sconto in fattura e della cessione del credito.
La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero esistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi e alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
Pertanto, la norma consente esclusivamente:
1) in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), del “decreto rilancio”) la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa. In altre parole, l’impresa che realizza i lavori per i quali il cliente si avvale dello sconto in fattura può cedere il credito ma chi lo acquista (per esempio, la banca o l’intermediario finanziario) non può a sua volta cederlo nuovamente.
2) in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), del “decreto rilancio”, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), da parte del beneficiario originario, è previsto il divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
È prevista poi al comma 2 la sorte dei crediti già oggetto delle opzioni in esame che sono o saranno intervenute prima del 7 febbraio 2022: per tali crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
Per i crediti, dunque, che in questa fase transitoria, prevista fino al 7 febbraio, siano già stati oggetto di cessione, la norma non preclude del tutto la possibilità di circolazione e consente la cessione un’ulteriore volta. In sostanza, il nuovo decreto non guarda alle cessioni già avvenute ma è valido pro futuro, indipendentemente da quanto avvenuto finora.
All’ultimo comma, infine, la disposizione sancisce la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28.
Sul punto si segnala il commento di Gabriele Buia, presidente dell’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, a questa ennesima integrazione alla normativa: “Basta con i continui cambiamenti al funzionamento del Superbonus. – si legge in una nota - L’incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie”.
“Giusto l’obiettivo di contrastare le frodi”, sottolinea il Presidente Buia, “ma non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato.”.
Trattandosi di un decreto-legge, non è ancora detta l’ultima parola. La legge di conversione potrebbe infatti riservare l’ennesima novità!