Bonus fiscali
17/03/2022
Superbonus: le assicurazioni per i professionisti a seguito dell’introduzione del D.l. 13 del 2022

L’introduzione del decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 ha apportato importanti correttivi al precedente decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cd. Decreto “Sostegni-ter”).

Fra le varie novità introdotte merita senz’altro porre l’attenzione sulle novità previste per i professionisti incaricati di rilasciare attestazioni e asseverazioni al fine di garantire la conformità ai dettami normativi.

Si rileva sin d’ora che la novella legislativa introdotta ha attualmente validità di legge ma non si possono né prevedere né escludere ulteriori modifiche al momento della conversione in legge ordinaria.

L’art. 2 comma 2 del d.l. 13 del 2022 ha apportato due importanti modifiche all’art. 119 del d.l. 34 del 2020 con riferimento ai professionisti incaricati di rilasciare attestazioni e asseverazioni.
Segnatamente, al punto a) del comma 2 è  stato introdotta dopo il comma 13-bis dell’art. 119 la previsione per cui il tecnico abilitato che nelle asseverazioni “espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da  50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.» L’obiettivo di porre un argine alle condotte fraudolente viene dunque perseguito mediante l’aumento dei profili di responsabilità dei tecnici abilitati che si trovano ad operare in qualità di soggetti asseveratori.

Alla lettera b) dell’art. 2, co. 2 del d.l. 13 del 2022 è stato invece introdotto un ulteriore correttivo con riferimento alle assicurazioni stipulate dai professionisti incaricati di redigere informazioni e asseverazioni, modificando così il comma 14 dell’art. 119.
Per meglio comprendere le novità introdotte è necessaria una lettura dei singoli periodi che compongono il comma 14:
primo periodoFerma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
secondo periodoI soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Questa la modifica introdotta alla lettera b) dell’art. 2, co.2. Pertanto, a partire dal 26 gennaio 2022, data di entrata in vigore del nuovo decreto, è necessaria la sottoscrizione di polizze cd. "single project", stipulate appositamente per il singolo intervento oggetto di attestazione o asseverazione.
terzo periodoL'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedentiIl terzo comma non è stato oggetto di modifica dal d.l. 13 del 2022, pertanto sono fatte salve le polizze emesse nella vigenza della precedente versione del Decreto Rilancio che non necessitano di essere aggiornate purché rispettino i requisiti di cui ai punti a), b) e c) contenuti nello stesso periodo.
È dunque possibile utilizzare la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le caratteristiche indicate.
quarto periodoIn alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). Un’ulteriore alternativa in capo ai professionisti è quella di stipulare una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
quinto e sesto periodoLa non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto sopra esposto, è possibile ritrovare ben tre tipi di polizze a copertura dell’obbligo previsto in capo ai professionisti incaricati di rilasciare attestazioni e asseverazioni a seconda che queste siano state sottoscritte prima o dopo l’introduzione del d.l. 13 del 2022 o a seconda che la polizza sia per scelta del professionista dedicata alle attività in oggetto o sia una ordinaria RC professionale.