Bonus fiscali
24/06/2022
Il Senato approva la proroga del Super-Sismabonus acquisti 110% al 31 dicembre 2022 con la legge di conversione del Decreto “PNRR2”: si attende l’ok della Camera entro il 29 giugno

Con il Disegno di Legge di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (cd. Decreto “PNRR2”), approvato il 23 giugno 2022, il Senato ha introdotto all’art. 18 un emendamento che dispone la proroga del Super-sismabonus acquisti 110% dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Trattasi dell’agevolazione che spetta agli acquirenti delle case antisismiche realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici che determinano il passaggio ad una o due o più classi di rischio sismico inferiore.

L’aliquota del 110% si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto pubblico di compravendita (o di assegnazione) fino ad un importo massimo di spesa di euro 96.000,00 (massimo della detrazione: euro 105.600,00).

Ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, il Super-Sismabonus acquisti può essere fruito dagli acquirenti come detrazione IRPEF oppure, alternativamente, mediante l’applicazione del cd. sconto in fattura da parte dell’impresa (che matura un credito corrispondente alla detrazione spettante) o la cessione del credito a terzi.

Per poter fruire del bonus è necessario che entro la scadenza dell’agevolazione, e comunque entro 30 mesi dalla fine dei lavori, venga stipulato il rogito e corrisposto il prezzo dell’unità immobiliare abitativa.

A fronte dei dubbi sollevati circa la possibilità di applicare il Super-Sismabonus acquisti in relazione all’acquisto di unità immobiliari antisismiche “al grezzo”, non ancora accatastate come abitative, prima della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), a condizione che i lavori strutturali siano terminati e siano stati già asseverati, il Senato ha deliberato di introdurre nell’art. 119 comma 4 D.L. n. 34/2020 dopo il primo periodo la seguente disposizione: “Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022”.

Se anche la Camera dei Deputati approverà tale emendamento, le condizioni che devono risultare soddisfatte alla data del 30 giugno 2022 per poter fruire della proroga sono le seguenti:

  • contratto preliminare di vendita dell’immobile già registrato;
  • pagamento di acconti con applicazione del cd. in fattura e maturazione del relativo credito d’imposta;
  • comunicazione fine lavori strutturali con collaudo statico;
  • accatastamento dell’unità immobiliare almeno nella categoria F/4 (“in corso di definizione”);
  • attestazione del collaudatore statico (Allegato B-2) che assevera il miglioramento di una o due o più classi di rischio sismico.