Come noto, con la Circolare n. 23/E del 23.06.2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito una serie di indicatori per la valutazione della diligenza dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti fiscali all’edilizia, ai fini della configurabilità o meno del concorso degli stessi nella violazione accertata a carico dei committenti.
In particolare, l’Agenzia ha elencato i seguenti profili dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito:
I - assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
II - incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
III - sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
IV - incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
V - anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
VI - mancata effettuazione dei lavori.
Con la Circolare n. 33/E del 6.10.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’elenco sopra, puramente esemplificativo, risponde ad un principio di trasparenza nei confronti degli operatori per permettere loro di conoscere ex ante quali potrebbero essere gli elementi utili ai fini dell’eventuale attività di controllo e che il cessionario ha comunque la possibilità di invocare elementi ulteriori per dimostrare di aver osservato il livello di diligenza richiesto.
Inoltre, l’Amministrazione ha puntualizzato che “l’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate è, prioritariamente, finalizzata al contrasto di fattispecie a più elevato disvalore e di fenomeni più macroscopici, altamente lesivi degli interessi erariali e connotati da manifeste anomalie, tali da risultare facilmente intercettabili dal cessionario che non abbia agito – quantomeno – con colpa grave”.
Per quanto riguarda gli indici II) e IV), l’Agenzia ha specificato che essi rilevano in particolare nelle ipotesi in cui il corrispettivo sia stato anticipato, in tutto o per una parte significativa, dallo stesso committente. In tal caso, aver acquisito copia dei bonifici eseguiti dal committente o dal condominio rappresenterebbe elemento sufficiente a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente.
Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, è necessario che il cessionario acquisisca dal suo diretto dante causa (fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o cedente diverso dal beneficiario della detrazione) idonea documentazione atta a dimostrare che quest’ultimo possiede “la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento”.
Per quanto attiene all’indice III), l’Agenzia ha puntualizzato che la sproporzione fra il valore dell’immobile oggetto degli interventi e l’ammontare dei crediti ceduti, oltre a configurare puramente un “alert” che sollecita una verifica più approfondita e non implica automaticamente l’accertamento dell’inesistenza del credito, “può assumere rilievo con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa”. Sul punto, si rammenta che il Bonus facciate può essere fruito senza massimali di spesa.
Infine, l’Agenzia ha fornito delucidazioni in merito al profilo VI), concernente la mancata effettuazione dei lavori, affermando che fra i documenti idonei a dimostrare la diligenza tenuta, rientrano le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati.