Con la recentissima circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate è tornata a chiarire la responsabilità dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e dei cessionari di crediti d’imposta all’edilizia in caso di decadenza dall’agevolazione fiscale da parte del committente.
Come noto, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, la responsabilità in solido dei fornitori e cessionari dei bonus fiscali con il beneficiario della detrazione è prevista nei soli casi di concorso nella violazione “con dolo o colpa grave”, risultando invece irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco esemplificativo delle ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
In particolare:
- “il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”;
- “la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui
l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati”.
L’Amministrazione finanziaria ha altresì aggiunto che per i soggetti di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 231/2007, obbligati al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’ipotesi di concorso nella violazione sussiste qualora gli stessi acquistino il credito d’imposta all’edilizia nonostante:- l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 231/2007;- il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 231/2007.
Tuttavia, tale mitigazione della responsabilità presuppone che i crediti oggetto di cessione siano assistiti dal visto di conformità e dalle asseverazioni e attestazioni previste dall’art. 119 co. 13 D.L. n. 34/2020 (per il Superbonus) e dall’art. 121 co. 1-ter D.L. n. 34/2020 (per i crediti d’imposta relativi ai cd. “bonus minori”).
Come noto, dal 12 novembre 2021, ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter D.L. n. 34/2020, il rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa riguarda anche i bonus minori con esclusione
- delle opere classificate come “attività di edilizia libera”, e/o
- degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro.
Tali deroghe non operano con riguardo ai crediti derivanti dal cd. Bonus Facciate di cui all’art. 1 co. 219 L. n. 160/2019.
Al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, va tuttavia aggiunto che:
- con riferimento ai crediti d’imposta sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni e delle attestazioni di cui all’art. 121 co. 1-ter D.L. n. 34/2020, ai sensi del vigente co. 1-bis.2 dell’art. 14 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, “il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”;
- con riferimento ai bonus minori esonerati dagli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni e delle attestazioni di cui all’art. 121 co. 1-ter D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento ha espressamente affermato che “attesa la ratio agevolativa della norma in commento, che, a fronte della presenza della richiamata documentazione, attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione, si ritiene che tali effetti possano operare anche in relazione ai crediti per i quali il citato articolo 121, comma 1-ter, non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca «ora per allora»”.