Bonus fiscali
07/10/2022
Come correggere gli errori “formali” commessi nella Comunicazione dell’esercizio dell’opzione: le novità introdotte dalla Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022

Come noto, la Comunicazione dell’esercizio dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito) può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può essere sostituita da altra Comunicazione.

Le Comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine si aggiungono alle precedenti ma non le sostituiscono.

Con la recentissima Circolare n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito per la prima volta delle indicazioni per rettificare eventuali errori nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella piattaforma.

In via preliminare, l’Agenzia ha chiarito che se il termine di cui sopra (5° giorno del mese successivo a quello di invio) è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva della precedente, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o fornitore. Tuttavia, se da un lato il rifiuto del credito rimuove gli effetti della Comunicazione errata, dall’altro, esso non “riammette in termini” il cedente/beneficiario della detrazione (in sostanza, quest’ultimo non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito).

A seguire, l’Agenzia ha tracciato una netta distinzione fra errori formali rettificabili autonomamente, con obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate via pec, ed errori sostanziali per i quali ha previsto adempimenti più gravosi che si commenteranno separatamente.

Di seguito, si riassumono le modalità di correzione/segnalazione dei principali errori formali elencati nella Circolare in commento:

  • Erronea indicazione od omissione di determinate informazioni (es.recapiti, c.f. del rappresentante del beneficiario, codice identificativo asseverazione, dati catastali): segnalazione via pec all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica certificata  annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’opzione è considerata valida ai fini fiscali (sempre che sussistano tutti i presupposti e requisiti di legge) e il relativo credito può essere ceduto o utilizzato in compensazione.

  • Mancata indicazione del valore 1 nella Comunicazione del 1° SAL: è possibile trasmettere le Comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della 1° Comunicazione purchè si dia comunicazione dell’accaduto all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione puntuale dei protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme e il numero di SAL cui si riferiscono, via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata  annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
  • Comunicazione 1° SAL corretta ma mancata indicazione del numero di SAL e del protocollo della 1° Comunicazione nelle comunicazioni successive: comunicazione dell’accaduto all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione puntuale dei protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme e il numero di SAL cui si riferiscono, via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
  • Importo del credito ceduto o fruito come sconto inferiore alla detrazione spettante: invio di altra Comunicazione contenente gli stessi dati e con l’ammontare del credito pari alla differenza fra l’importo corretto e quello precedentemente comunicato;
  • Importo della spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante: invio di altra Comunicazione contenente gli stessi dati e con il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.