Come si è approfondito nella post dedicato alla correzione degli errori formali, con la recentissima Circolare n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente introdotto un modulo di annullamento delle comunicazioni di esercizio dell’opzione contenenti errori che, incidendo su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, possono essere definiti sostanziali, come l’errata indicazione del codice dell’interventi da cui dipende l’aliquota della detrazione spettante e/o il massimale di spesa ammissibile, oppure l’indicazione errata del codice fiscale del cedente.
Per effettuare l’annullamento, è necessario procedere alla compilazione del modello, allegato alla Circolare, “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti”.
Tale modello deve essere sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, digitalmente o con firma autografa (in tal caso, è richiesta copia del documento d’identità del firmatario), e va trasmesso all’Agenzia delle Entrate via pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Una volta annullata la comunicazione errata, il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa (i.e. entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; per le rate successive, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Qualora l’operazione di annullamento non sia stata ancora richiesta o perfezionata, il beneficiario può comunque provvedere all’invio della comunicazione corretta. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il modulo di annullamento dell’accettazione firmato dal cedente e dal cessionario è adempimento imprescindibile;
- il cedente deve assicurarsi “che il cessionario – eventualmente con impegno scritto” – non ceda né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata.
L’Agenzia ha contemplato la possibilità di procedere all’invio della Comunicazione dell’esercizio dell’opzione anche dopo la scadenza del termine ordinariamente previsto ma a determinate condizioni e dietro il pagamento di una sanzione pari ad euro 250,00 (art. 11 co. 1 D.Lgs. n. 471/1997).
La “remissione in bonis” è ammessa purchè “- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i suddetti presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. In altri termini, per le spese sostenute nel 2021, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).