L'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre 2022 ha pubblicato alcune risposte ad interpello volte a chiarire l'ambito di applicazione della detrazione fiscale prevista per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020.
L'incentivo è applicabile a tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali spetta in misura pari al 75% delle spese sostenute, su un ammontare complessivo pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall'esterno, oppure in misura pari a 40.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono l'edificio in caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari (o 30.000 euro ad unità per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari).
La legge istitutiva del beneficio l'ha disciplinato in termini molto ampi, sicché si sono poste alcune questioni interpretative che hanno formato oggetto dell'istanza di interpello.
In particolare, con riferimento alla destinazione d'uso del fabbricato, con la risposta ad interpello n. 455 e con la risposta ad interpello n. 456 del 16 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione spetta anche alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) per interventi realizzati in fabbricati a destinazione sportiva (C/6), anche se di proprietà di terzi e da questi enti gestiti in concessione. Ai fini dell'applicazione del beneficio, questi edifici sono equiparati ad unità unifamiliari e si applica quindi il massimale di 50.000 euro.
Con la risposta ad interpello n. 444 del 6 settembre 2022 ha affermato che la detrazione spetta anche per immobili strumentali (es. destinati a sede d'impresa) o immobili merce (destinati alla locazione) di proprietà di società di capitali. In analogia a quanto affermato per le altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, l'Agenzia ha affermato che la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.