Con la risposta ad interpello n. 547 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di includere fra le spese per gli interventi trainati di eliminazione delle barriere architettoniche sulle parti comuni di un condominio ammesse a fruire del Superbonus anche il costo per l'acquisto di un locale cantina di proprietà privata, da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione dell'ascensore.
In via preliminare, si ricorda che gli interventi finalizzati “alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/1986, cui si aggiungono gli interventi della medesima tipologia atti a favorire la mobilità degli over-65, sono ammessi a fruire della detrazione d’imposta potenziata al 100% se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di efficientamento energetico di cui al comma 1 oppure a quelli antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020.
Come chiarito più volte nella prassi, la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili (o di over-65) nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori. Inoltre, è necessario che gli interventi presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).
Nella risposta ad interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima richiamato la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 che
- in relazione a tale specifica tipologia di interventi, aveva specificato quanto segue: “Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici…” (pp. 39-40);
- più in generale, in relazione a tutti gli interventi agevolati in base all’art. 16-bis del TUIR, aveva aggiunto che: “La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per: - la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori; - l’acquisto dei materiali; - l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; - gli oneri di urbanizzazione; - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41). L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4)”.
Sulla base dei suesposti principi, con la risposta n. 547/2022 l’Agenzia delle Entrate ha concluso che «la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.».
Nel caso di specie, pertanto, le spese per l’acquisto del locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore rimarranno a carico del condominio, essendo escluse dal Superbonus.