Bonus fiscali
24/01/2022
Il rapporto pertinenziale: una nuova risposta dall’Agenzia delle Entrate

Con l’istanza di interpello n. 33 del 19 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sul difficile concetto di rapporto pertinenziale.

Con l’istanza in commento veniva chiesto se per l’acquisto di un’autorimessa distante 1,3 km dall’abitazione principale si potesse usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, per l’effetto, considerare come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali il valore del box auto determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del d.P.R. 131 del 1986, comunemente denominato valore catastale.
A supporto della pertinenzialità l’Istante riportava la sentenza n. 5050/2021 della Corte di Cassazione la quale ha stabilito l'esonero dal pagamento dell'ICI per una pertinenza (garage) distante più di 2 Km dall'abitazione principale, sita nel medesimo Comune.  Secondo la Suprema Corte, il concetto di contiguità (tra pertinenza e bene principale) può essere superato facendo valere l'utilità del box per il titolare del bene e l'utilità pubblica posto il progressivo intasamento urbanistico e la difficoltà di trovare parcheggio che questo comporta e l'acquisizione di un box auto è funzionale anche al decongestionamento dell'area urbana.

Nella sua risposta all’interpello, l’Agenzia ha affermato che per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene anche da un punto di vista fiscale si deve verificare la sussistenza di due requisiti:
a) uno oggettivo, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale;
b) uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale (cfr. anche Cass. n. 13742 del 2019).

L’Agenzia ha inoltre precisato che nella "relazione pertinenziale", l'utilità deve essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario (Cass. n. 11970 del 2018) ed inoltre "in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico" (sentenza 30 novembre 2009, n. 25127).
Con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione l’AdE non ha mancato di precisare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale deve essere durevole, attuale ed effettiva, caratteristiche nel caso presentato non sembrano soddisfatte.

Inoltre con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la "prima casa". Tale precisazione è volta a chiarire che è comunque necessario che i due beni siano ubicati in luoghi "prossimi" tra loronon rilevando la sola volontà manifestata dalla parte. Con la successiva circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, è stato inoltre ribadito che il requisito della "destinazione a servizio" è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in "prossimità" dell'abitazione principale acquistata con l'agevolazione "prima casa" (punto 3.11.2).
È chiaro come il concetto di prossimità sia sfuggente e abbia dei confini soggettivamente interpretabili, tanto più se preso in considerazione su contesti urbani affollati in cui la ricerca di un posteggio per la propria auto è molto più difficoltosa che in contesti “normali”.

L’AdE, nell’ipotesi prospettata, ha negato il rapporto pertinenziale del box auto per la carenza di elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, i.e. l’utilità del bene pertinenziale a quello principale. Non è dunque rilevante il vantaggio che il bene servente comporta al proprietario del bene principale.
Concretamente risulta dunque difficile sia dimostrare il materiale asservimento al bene principale senza poter considerarne i vantaggi soggettivi sia individuare quale sia la linea di confine che, sotto il profilo del solo elemento della distanza, oggettivamente separi un’autorimessa qualificabile come pertinenza da un’autorimessa che non può esserlo, considerata l’eterogeneità dei contesti in cui questa analisi può inserirsi.