Bonus fiscali
01/04/2022
Superbonus: è necessario il requisito della terzietà dei professionisti che devono rilasciare attestazioni e asseverazioni?

Con riferimento al requisito della terzietà che i professionisti devono avere nella redazione di attestazioni e asseverazioni per l’ottenimento delle detrazioni fiscali all’edilizia non sono mai stati rilevati particolari dubbi in ordine alle asseverazioni predisposte per gli interventi antisismici.
Infatti, in base all’art. 119 co. 13 lett. b) D.L. n. 34/52020 “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017...”.

Diversamente, per gli interventi di efficienza energetica, l’art. 8 del cd. Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus) afferma che, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi sono asseverati da un tecnico abilitato - i.e. un “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (art. 1 co. 3 lett. h) - che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal Decreto Requisiti stesso, secondo le disposizioni dell’Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate, dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. Nell’art. 12.1 dell’Allegato A si legge anche che: “All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.

Nella pubblicazione delle Faq aggiornate al 24 novembre 2020, nella domanda 18.8 «Si chiede conferma del principio secondo cui non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera. Tale principio è evidente per quanto riguarda la parte strutturale, ma non è altrettanto dichiarato per la parte energetica», il MEF sembra aver sostituito la risposta originaria, con cui richiedeva l’obbligo di terzietà previsto per la firma degli Ape rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti installati. E si limita a chiarire che sia l’articolo 119 del DL 34/2020 sia i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso.

Si richiama però la risposta all’interpello n. 122 del 22 febbraio 2021 in cui l’istante, architetto regolarmente iscritto all’albo, chiedeva chiarimenti circa la sussistenza di elementi ostativi in merito alla possibilità di sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori.
Nella risposta l’Agenzia rimandava alla FAQ n. 2.A dell’ENEA nella parte in cui è stato chiarito che "L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013". Inoltre, veniva precisato che: “il decreto interministeriale 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) cd. convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso che, per la redazione degli A.P.E. di cui all'articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Pertanto, al direttore dei lavori o al progettista non è preclusa la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) finalizzati a dimostrare il salto di due classi energetiche ai fini dell’accesso al Superbonus. Tuttavia, l’art. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) stabilisce che “Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano: 

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessiovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedenteche in ogni caso non deve essere nè coniuge né parente fino al quarto grado.

L’architetto quindi che intenda sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori di cui sia anche committente incontra l’ostacolo circa la redazione degli APE necessari a dimostrare il doppio salto di classe.

Stabilito quindi che la terzietà non sembra esser richiesta ai fini delle norme sul Superbonus se non per l’APE in caso di conflitto di interessi ex art. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, va posta ulteriore attenzione ai contratti assicurativi che i professionisti incaricati di rilasciare attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare ex art. 119, co. 14 del d.l. 34/2020 oggetto di recente modifica dal d.l. 13/2020 all’art. 2, co. 2.
Infatti, se mai dovesse emergere un profilo di responsabilità per carenze informative o procedurali da parte dell’attestatore o certificatore, la mancanza di terzietà costituirebbe certamente un aggravante facilmente rilevabile dall’assicurazione eventualmente chiamata alla copertura del risarcimento del danno. La quasi totalità delle polizze esclude infatti la copertura assicurativa qualora il soggetto assicurato non rispetti il requisito di terzietà.

Se dunque da un punto di vista prettamente normativo non sono previste particolari limitazioni circa la terzietà dei professionisti incaricati di rilasciare attestazioni e asseverazioni, se non quelle previste per l’APE nei casi ex art. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, da un punto di vista procedurale queste limitazioni rilevano in materia assicurativa vanificando di fatto le disposizioni normative e interpretative sin qui citate.